Regime minimi, Impostare utente in regime minimi, accorgimenti

Regime minimi – Come impostare un utente in regime dei minimi e quali accorgimenti adottare

Il programma di contabilità Softa è a partita doppia cioè con un metodo di scrittura contabile consistente nel registrare le operazioni aziendali simultaneamente in due distinti tipi di conti, gli economici ed i patrimoniali.
Con la contabilità in partita doppia si riesce a controllare i movimenti monetari / finanziari della gestione e contemporaneamente a determinare il reddito di un dato periodo amministrativo.
I contribuenti in regime dei minimi, non hanno l’obbligo ne di tenere le scritture contabili né di redigere i registri IVA ma solo di determinare l’ammontare dei redditi e pertanto potrebbe sembrare non necessario utilizzare un programma tradizionale di contabilità.

A nostro parere invece, riteniamo importante controllare costantemente alcuni parametri essenziali per valutare se non si sono superati i parametri per rimanere un contribuente minimo.

Per valutare se l’attività non incorre nelle cause di cessazione per legge e quindi rientri ancora nel regime dei minimi è necessario controllare ad esempio:
I compensi in quanto gli stessi non devono essere superiore a 30.000 euro annui.
Gli acquisti in un triennio di beni strumentali non devono superare i 15.000 euro.
Non si devono trattare elementi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quanto si rientrerebbe automaticamente nel regime ordinario.
Annotazione dei contributi previdenziali.

Gli accorgimenti da adottare nel nostro programma di contabilità sono i seguenti:
1) Inserire su tutte le causali contabili un flag per agganciare i centri di costo ad ogni singola registrazione
2) In fase di inserimento di qualsiasi documento di acquisto indicare, nei centri di costo, anche l’anno a cui fa riferimento il costo registrato.
3) Su tutti i codici IVA, impostare la detraibilità IVA a 0. In regime dei minimi l’IVA non si addebita e non si detrae.
4) Periodicamente stampare il bilancino per centro di costo al fine di verificare il non superamento dei limiti (30.000 euro)
5) Nella gestione dei beni strumentali, necessiterà inserire una percentuale negli anni di ammortamento frutto del periodo in cui si effettuerà il pagamento.

 

Regime dei minimi

Regime dei minimi – Che cosa è, Vantaggi , Svantaggi

Regime dei minimi – Che cosa è, Vantaggi , Svantaggi

Regime dei minimi – Che cosa è, Vantaggi , Svantaggi

Il regime dei minimi è un particolare regime fiscale introdotto fin dal 2007.
Agenzie delle entrate – Contribuenti Minimi Adempimenti minimi.
Tale regime prevede alcuni vantaggi fiscali volti al risparmio fiscale e una notevole semplificazione amministrativa al fine di contenere i costi che ne deriverebbero.
È sempre comunque valida l’opzione per il regime ordinario, pertanto si potrà optare per il regime ordinario in qualsiasi momento.
Vediamo in breve quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Keep reading →

Nuovo regime IVA per cassa

Nuovo regime IVA per cassa

Nuovo regime IVA per cassa

L’art. 32-bis, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto il nuovo regime dell’IVA “per cassa”, prevedendo l’esigibilità differita dell’IVA di cui all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 per le cessioni / prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a Euro 2.000.000 nei confronti di soggetti passivi d’imposta.
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Programma Reverse Charge IVA. Che cosa è e come funziona?

Programma Reverse Charge IVA. Che cosa è e come funziona?

Tale norma è stata introdotta, su autorizzazione della Comunità Europea, per evitare in tutti i paesi europei le cosiddette “frodi carosello”.
In pratica succedeva che il venditore emetteva un documento con iva, incassava l’Iva dall’acquirente ma poi spariva senza versare l’IVA, mentre l’acquirente giustamente se la detraeva per intero.
Il “reverse charge” salta tutti i passaggi tra soggetti iva e va a prendersi l’iva solo nell’ultimo passaggio, quello che paga il consumatore finale. Keep reading →

Programmi contabilità Ventilazione IVA – Software

Forse non tutti sanno che, per alcune attività di vendita al minuto, è possibile regolare l’Iva mensile o trimestrale in base ad un particolare procedimento detto: VENTILAZIONE IVA

è importante quindi accertarsene e valutare l’acquisto dei propri Programmi di contabilità con la Ventilazione IVA.

La determinazione dell’IVA da versare (o eventualmente di quella a credito) è, normalmente, determinata come differenza tra l’IVA sulle vendite e/o sulle prestazioni di servizi e l’IVA sugli acquisti:

IVA sulle vendite e sulle prestazioni di servizi
– IVA sugli acquisti
= IVA a debito o a credito

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Dichiarazioni d’intento cosa sono e programma per la gestione

Dichiarazioni d’intento cosa sono e programma per la gestione

Dichiarazioni d'IntentoL’art. 20 del decreto sulle Semplificazioni fiscali, in vigore dal 13 dicembre 2014 ha introdotto nuove regole per la trasmissione delle dichiarazioni d’intento, che hanno profondamente modificato la disciplina della comunicazione delle dichiarazioni d’intento, relative ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali.

La norma indica che l’esportatore è tenuto ad inviare telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta di presentazione.

L’art. 20 del decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), sancisce che l’obbligo di trasmissione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è posto in capo all’esportatore abituale e non più al fornitore di quest’ultimo.

L’esportatore è tenuto ad inviare telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e rilascia un’apposita ricevuta di presentazione.

L’esportatore dovrà consegnare al fornitore, oppure in dogana, una copia della dichiarazione d’intento della relativa ricevuta.

Il fornitore avrà l’onere di verificare l’avvenuta trasmissione alla agenzia delle Entrate prima di emettere documento fiscale in regime di non imponibilità IVA (Art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972).

Rimangono invariati per il fornitore, l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni di intento ricevute, l’obbligo di tenuta e aggiornamento del registro delle lettere d’intento.

Il modello da utilizzare

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche per l’invio (Provvedimento del 12 dicembre 2014).

Il modello deve essere compilato e trasmesso telematicamente dall’acquirente per ogni singola dichiarazione d’intento rilasciata. Il dichiarante, inoltre, deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento.

Il controllo da parte del fornitore

Il fornitore dell’esportatore abituale che ha ricevuto la dichiarazione di intento con relativa presentazione è tenuto a effettuare un riscontro telematico, ossia a verificare l’effettiva corrispondenza tra il documento ricevuto e quanto trasmesso dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.

Tale riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative:

– tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, consultando l’apposita funzione ad accesso libero che consente di effettuare la ricerca inserendo i codici fiscali (dell’esportatore e del fornitore) e il numero di protocollo della ricevuta telematica;

– mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

A causa dei tempi tecnici necessari all’implementazione di questa seconda modalità, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sarà inizialmente visibile la sola ricevuta di trasmissione e, solo in un secondo momento, il relativo documento.

Resta immutato, infine, per il fornitore l’obbligo di riepilogare in fattura gli estremi delle lettere d’intento ricevute.

Il sistema sanzionatorio

La vecchia disciplina sanzionatoria, contenuta nell’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, puniva con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta il cedente o prestatore che ometteva di inviare, nei termini previsti, la comunicazione d’intento (o la inviava con dati incompleti o inesatti).

La nuova disciplina prevede la medesima sanzione applicabile però laddove il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale, in regime di non imponibilità, senza aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione di intento e oltretutto, in presenza di dichiarazioni di intento senza riscontro di avvenuta presentazione all’Amministrazione finanziaria.

Da qui l’enorme importanza di un accurato controllo delle dichiarazioni di intento ricevute e di un immediato riscontro come su illustrato.

 

Cosa fare per gestire al meglio le dichiarazioni di intento con il programma di contabilità Softa.

1)  Controllare che esista nelle tabelle Iva un apposito codice Iva come da immagine seguente:

Codice Iva Non Imponibile art. 8 Dichiarazioni di intento2) Inserire in Anagrafica clienti, scheda “Dati Contabili” , campo “Cod. Iva Speciale” il codice IVA come da es. NI8.

3) Inserire in anagrafica clienti, nella scheda titolata esenzione la dichiarazione di intento rilasciata dal cliente come da esempio seguente:

Esempio di dichiarazione di intento da inserire prima di emettere le fatture

E’ presente anche una colonna di terminato. Tale colonna abitualmente non deve essere selezionata, necessiterà selezionarla solo se, nell’arco dell’anno a cui fa riferimento la dichiarazione, sono state emesse fatture per un totale prossimo a quanto indicato nella colonna di importomassimo.

Il programma Softa, non consente l’inserimento di fatture per un importo che farebbe superare complessivamente l’importo massimo.

Ad. esempio: La dichiarazione ha un importo massimo di 10.000, sono state già emesse fatture per un valore totale di euro 9.000, il cliente nel mese in corso ha acquistato 1.500 euro, ebbene in questa circostanza su inseirmento di un DDT verrà segnalata l’esaurimento del plafond e durante l’emissione delle fatture, le fatture che potrebbero superare il plafond non verranno fatturate. In questo caso necessiterà mettere una spunta su terminato ed inserire una nuova dichiarazione di intento. Solo con questa modalità si potranno emettere nuove fatture in esenzione.

 

Agenzia delle Entrate – riferimenti normativi