Nuovo regime IVA per cassa

Nuovo regime IVA per cassa

L’art. 32-bis, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto il nuovo regime dell’IVA “per cassa”, prevedendo l’esigibilità differita dell’IVA di cui all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 per le cessioni / prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a Euro 2.000.000 nei confronti di soggetti passivi d’imposta.
Il nuovo regime dell’IVA per cassa, in base alle disposizioni attuative contenute nel DM 11.10.2012, è entrato in vigore a decorrere dall’1.12.2012.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 21.11.2012 e con la Circolare n.44/E del 26.11.12 ha reso note le modalità di esercizio dell’opzione.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME IVA PER CASSA
La possibilità di optare “per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa” interessa gli imprenditori / lavoratori autonomi che effettuano, nei confronti di soggetti passivi IVA, cessioni di beni / prestazioni di servizi “imponibili nel territorio dello Stato” e che nell’anno precedente hanno realizzato ovvero, in caso di inizio dell’attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a € 2.000.000.

Il nuovo regime può essere inoltre adottato anche dagli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale svolta se sono presenti tutti i requisisti richiesti dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E del 26.11.12 ha precisato che:

  • il suddetto importo non va ragguagliato in caso di inizio dell’attività in corso d’anno;
  • il volume d’affari va determinato ricomprendendo tutte le operazioni attive sia quelle assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse;

I soggetti che optano per il nuovo regime applicano la liquidazione dell’IVA “per cassa” sia alle operazioni attive (IVA a debito) che alle operazioni passive (IVA a credito).
Il differimento dell’esigibilità dell’IVA a debito e il differimento della detrazione dell’IVA a credito però “è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”.

DIFFERIMENTO DELL’ESIGIBILITÀ DELL’IVA A DEBITO
L’IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate diviene esigibile nel momento di incasso dei relativi corrispettivi.
Decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, l’imposta diviene comunque esigibile a meno che l’acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 44/E precisa che :

  • in caso di fatturazione differita rileva comunque, quale momento di effettuazione dell’operazione, la consegna o la spedizione dei beni a prescindere dalla data di fatturazione dell’operazione;
  • la procedura concorsuale, che deve iniziare prima del decorso di 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, si considera avviata dalla data di emissione del provvedimento di apertura della procedura stessa (ad esempio, per il fallimento dalla data della sentenza).
    In caso di revoca della procedura concorsuale, l’IVA diviene esigibile e va computata nella prima liquidazione IVA successiva alla data di revoca, salvo che non sia ancora decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione.

NOTE DI VARIAZIONE
Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione venga emessa nota di variazione:

  • in aumento, entro 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta l’anno decorre comunque dalla effettuazione della originaria operazione.
  • in diminuzione, che intervengono prima che l’imposta diventi esigibile, rettificano direttamente quest’ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere computate nella prima liquidazione utile.

DIFFERIMENTO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA A CREDITO
L’IVA relativa agli acquisti è detraibile nel momento di pagamento dei relativi corrispettivi “e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata” ex art. 6, DPR n. 633/72.
La detrazione dell’IVA a credito può essere esercitata, ai sensi dell’art. 19, DPR n. 633/72, al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui “è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto”.
In merito l’Agenzia delle Entrate propone i seguenti esempi:

Esempio 1
Un operatore, che adotta il nuovo regime IVA per cassa, effettua un acquisto a gennaio 2013 con pagamento del relativo corrispettivo a giugno 2013.
In tal caso la detrazione dell’IVA, relativa al corrispettivo pagato, può essere effettuata, al più tardi, con il mod. IVA 2016 relativo al 2015.

Esempio 2
Un operatore, che adotta il nuovo regime IVA per cassa, effettua un acquisto a gennaio 2013. Il relativo corrispettivo non viene pagato entro gennaio 2014.
In tal caso la detrazione dell’IVA, relativa al corrispettivo non pagato entro 1 anno dall’effettuazione dell’acquisto, può essere effettuata, al più tardi, con il mod. IVA 2017 relativo al 2016.

DETRAZIONE DELL’IVA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE / COMMITTENTE
Diversamente dalla disciplina abrogata, l’acquirente / committente che non ha optato per il regime dell’IVA di cassa può detrarre l’IVA a credito nel momento di effettuazione dell’operazione a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito.
In particolare, l’acquirente / committente, che effettua acquisti da un operatore che adotta il regime IVA per cassa, può detrarre l’IVA a credito esposta in fattura “senza attendere che l’imposta diventi esigibile” in capo al fornitore.

OPERAZIONI ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Operazioni attive per le quali non è applicabile il nuovo regime
Le disposizioni in esame non sono applicabili alle seguenti fattispecie:

1. nell’ipotesi in cui il cedente / prestatore si avvale di “regimi speciali di determinazione” dell’IVA.
In particolare il nuovo regime non è applicabile alle operazioni effettuate nell’ambito del:

  • regime “monofase” (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72) quale ad esempio, editoria, sale e tabacchi, fiammiferi, ecc.;
  • regime per l’agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
  • regime del margine dei beni usati (art. 36, DL n. 41/95);
  • regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);
  • regime dell’agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91).

2. per le operazioni con “IVA ad esigibilità differita” disciplinate dal comma 5 del sopra accennato art. 6, DPR n. 633/72, ossia:
cessioni di prodotti farmaceutici, ex n. 114, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72;
cessione di beni / prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72;
cessioni / prestazioni effettuate nei confronti dello Stato, Enti pubblici, CCIAA, Università, ASL, Enti ospedalieri ecc..
Per tali operazioni l’esigibilità differita rappresenta il “regime ordinario” e va applicata “senza limiti temporali”;

3. nel caso in cui l’acquirente / committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del “reverse charge”;

4. alle cessioni intraUE / esportazioni ex artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72.
Operazioni passive per le quali non è applicabile il nuovo regime
Sono escluse dal differimento della detrazione dell’IVA a credito le seguenti operazioni:
acquisti di beni / servizi soggetti al “reverse charge”;
acquisti intraUE di beni;
importazioni di beni;
estrazioni di beni da depositi IVA.

ADEMPIMENTI
Esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime in commento va manifestata con le consuete modalità previste dal DPR n. 442/97, ossia:
si desume dal comportamento concludente del contribuente;
va comunicata “nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione mediante comportamento concludente”
Limitatamente al 2012, primo anno di applicazione del regime in esame, l’opzione va comunicata con il mod. IVA 2013, relativo al 2012.
I soggetti che intendono avvalersi del regime dall’inizio dell’attività, devono comunicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.
È considerata valida l’opzione comunicata tramite una dichiarazione IVA annuale “tardiva”, ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83.
L’annotazione contribuisce a manifestare “un chiaro comportamento concludente” circa l’intenzione di applicare il nuovo regime.
L’omissione della suddetta indicazione costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale, che non inficia l’applicazione del regime per cassa.

Effetto dell’opzione
Secondo quanto previsto nel Provvedimento 21.11.2012 l’opzione ha effetto:
a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui la stessa viene esercitata;
in caso di inizio attività, in corso d’anno, dalla data di inizio della stessa.
L’opzione per il nuovo regime IVA “per cassa” vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d’affari (€ 2.000.000) con la conseguente cessazione dello stesso.
In tal caso il regime dell’IVA “per cassa” cessa con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello di superamento.
In tale ipotesi, così come in caso di revoca dell’opzione, il soggetto interessato deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all’ultimo mese / trimestre di applicazione dell’IVA “per cassa” l’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l’IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati.
Decorso il triennio l’opzione “resta valida per ciascun anno successivo”, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell’opzione.

Adempimenti contabili
Il contribuente che intende adottare, il regime della liquidazione dell’IVA per cassa dovrà:
annotare le fatture emesse da tale data sul registro IVA delle fatture emesse utilizzando specifici codici / codifiche al fine di sospendere la relativa IVA a debito fino all’incasso delle stesse;
annotare le fatture di acquisto da tale data sul registro IVA, utilizzando specifici codici/codifiche al fine di provvedere alla detrazione dell’IVA a credito soltanto nel periodo in cui la relativa fattura è stata pagata.
L’applicazione del regime in esame non incide inoltre sulle modalità / termini, ex art. 21, DPR n. 633/72, di emissione e di registrazione delle fatture emessa.

In particolare come evidenziato dall’Agenzia con riferimento alle fatture emesse:
l’imponibile “ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari nell’anno di effettuazione dell’operazione”;
le relative operazioni “partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione” ex art. 19, DPR n. 633/72 (pro-rata);
in caso di incasso parziale l’imposta è computata a debito nella liquidazione IVA periodica di riferimento “limitatamente al corrispettivo incassato”;
se l’incasso non avviene in contanti il cedente / prestatore, al fine di individuare il momento del pagamento, farà riferimento agli accrediti evidenziati nel proprio c/c bancario.

REGIME TRANSITORIO
Il regime previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 è abrogato dal 1° dicembre 2012.
La Circolare 44/E precisa però che il regime continua ad applicarsi a tutte le fatture emesse secondo il citato regime prima del 1° dicembre 2012.
Per dette fatture il momento dell’esigibilità e della detraibilità rimarrà quello in cui avverrà il pagamento della fattura, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 185 del 2008.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE UE
L’applicazione del nuovo regime è subordinato” ad una sorta di autorizzazione UE.
A tal proposito si specifica che la consultazione del comitato IVA è ancora in corso e che, in caso di esito negativo, il regime dell’iva di cassa non troverà applicazione e sarà necessario effettuare la liquidazione con le modalità ordinarie, senza corresponsione di sanzioni ed interessi, dell’IVA “sospesa” a seguito dell’applicazione del regime.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>