Reverse Charge – Cos’è e come funziona

Reverse Charge – Cos’è e come funziona

Reverse charge Iva: Cos’è e come funziona.

La regola generale su cui si fonda l’Iva è che esiste un cedente (venditore) ed un cessionario (acquirente), il cedente emette una fattura ed espone l’IVA.
L’Iva in fattura viene pagata dall’acquirente al venditore e poi il venditore verserà l’IVA all’Erario indipendentemente dall’incasso, eccezzion fatta per le operazioni di split payment ed operazioni di Iva per cassa.
L’Iva pagata dall’acquirente diventa un credito verso l’Erario e sarà detratto in occasione del primo pagamento di IVA incassata.
Il meccanismo del reverse charge si pone come eccezione alla regola generale su esposta.
Il cedente venditore non deve esporre l’Iva in fattura, mentre il cessionario acquirente, che riceve una fatture emessa in regime di reverse charge, deve aggiungere l’Iva ed annotarla nel registro degli acquisti e nel registro delle reverse charge.
Con queste annotazioni, l’operazione nel suo complesso risulterà a “zero” ma, nella sostanza, la liquidazione dell’Iva rimane in capo a chi ha effettuato l’acquisto.
Ciò si è reso necessario in quanto in molti casi il venditore, che incassava l’Iva dall’acquirente, non effettuava il versamento dell’Iva all’erario.
Il sistema del reverse charge nel suo insieme può contemplare operazioni nazionali ed operazioni estere.
Le operazioni nazionali saranno definite come (reverse charge “interne”) le estere invece saranno definite come (reverse charge “esterne”).
Alcuni esempi tra tutti:

1) Acquisti dalla repubblica di San Marino;

2) Acquisti intracomunitari;

3) Cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori;

4) Cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica;

5) Bancali in legno (pallet);

6) Operazioni di cessioni di oro;

7) le prestazioni di servizi (diversi da servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici) compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

8) Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 (DPR 633/1972) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

9) Le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
10) Le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione;

11) I trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;

12) i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

13) Le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a) (DPR 633/1972).
Deroghe alla neutralità dell’Iva
L’ipotesi in cui la neutralità dell’Iva tra cedente e cessionario (rispetto alle casse Erariali) potrebbe subire una deroga è quella in cui il cessionario sia sottoposto ad un regime di detraibilità parziale, soggettiva o oggettiva, dell’Iva.
Per esempio, nella ipotesi di acquisto da parte di un contribuente che, operando nel settore sanitario, ponga in essere esclusivamente operazioni esenti da Iva ai
sensi dell’articolo 10, n.18, DPR 633/1972, l’Iva assolta sugli acquisti è integralmente indetraibile (c.d. pro-rata); ricevendo una fattura da un soggetto obbligato all’applicazione del reverse charge, deve annotarla nel registro IVA acquisti con IVA indetraibile, e nel registro delle vendite applicando l’Iva che, pertanto, sarebbe interamente dovuta.

In questo caso l’obbligo di versamento dell’Iva si trasferisce dal cedente (che non emette più fattura con IVA) al cessionario.
Altri esempi di totale o parziale indetraibilità dell’Iva riguardano gli acquisti di aeromobili, beni di lusso, veicoli stradali a motore, carburanti e lubrificanti, alimenti e bevande, prestazioni di trasporto, etc..

 

Come impostare gli acquisti in reverse charge sul programma di contabilità Softa:

Qui di seguito alcuni esempi di codici Iva, causali contabili, numerazioni e registrazioni.

1) Controllare che in “mastro piano dei conti”, per i conti IVA a credito e a debito utilizzati sia stato inserito il tipo ed esattamente Attività per IVA a Credito / acquisti

Passività per IVA a Debito /  Vendite.

Mastri

 

2) Verificare la presenza dei codici IVA adeguati.

per Reverse charge di Acquisto:

Aliquota Iva 22 per acquisti in Reverse charge

Per reverse charge di vendita:

REVERSE CHARGE INTERNO ART. 17 comma 6 lett. A

3 Controllare che esista la causale contabile adeguata:

Causale contabile per acquisti reverse charge

4) Esempio di numerazione registri in reverse charge. In anagrafica ditta, numeratori, nel grid centrale accertarsi che siano presenti i due seguenti numeratori:

Numeratori IVA
Numeratori IVA

 

5) Utilizzare quindi i codici IVA 22RCV per le vendite in revese charge interne, che non avranno una doppia numerazione ed 22RCA per gli acquisti in Reverse charge interno.

 

 

 

 

 

 

 

Circolare 14e Agenzia delle entrate

Quali casi di autofattura? Autoconsumi Omaggi necessita autofattura?

Quali casi di autofattura? Autoconsumi Omaggi necessita autofattura?

Quali i casi di autofattura? Autoconsumi Omaggi necessita autofattura?

L’autofattura, come fa intuire il termine, è un documento fattura autoprodotto.

Autoprodotto in quanto non è stata emessa da un terzo ma siamo noi stessi che emettiamo tale documento.

Qui di seguito i casi più comuni per cui sarà necessario emettere una autofattura:

  1. fatturazione di omaggi
  2. autoconsumo di beni aziendali
  3. denuncia per mancata emissione fattura da parte del cedente

Nei primi due casi di autofattura il cedente ed il cessionario saranno gli stessi mentre, nel terzo caso, corrispondente ad una vera e propria denuncia, la autofattura dovrà essere intestata ad un cedente diverso da noi stessi quindi un terzo.

Come abbiamo appena riferito il termine autofattura si utilizza per tre differenti tipologie di casi ma attenzione a come si registrano.

Le fatture di omaggio e le fatture di autoconsumo sono assimilabili a vendite normali con l’unica differenza che queste sono emesse ai soli fini di regolare l’iva in esse contenute.

Diverso è invece la autofattura di denuncia che si verifica ogni qual volta si acquista e si paga una merce e/o un servizio ed il cedente non emette una regolare fattura.

Non sono invece più da considerare autofatture i casi di acquisti in reverse charge, in questo caso, oltre a registrare la fattura nel registro degli acquisti, sarà necessario semplicemente integrare le registrazioni, argomento chiarito in apposito articolo vedi seguente link.

http://www.softa.it/site/programma-reverse-charge-iva-che-cosa-e-e-come-funziona/#more-399

Torniamo quindi ai tre casi di autofatture.

  1. Fatture omaggio – Tipo documento TD01

Nei casi in cui si regalino alcuni prodotti ad un cliente e non si intende chiedere il pagamento al cliente, per registrare l’omaggio si dovrà emettere una autofattura.

Questo documento, assimilabile ad una fattura, dovrà contenere l’elenco e la descrizione dei beni ceduti a titolo gratuito con l’indicazione di importo e aliquota IVA.

In questi casi, il cui totale viene abbonato totalmente (per fatture senza rivalsa IVA) o ridotto al solo ammontare IVA (per i casi di obbligo di rivalsa IVA) sarà necessario indicare in fattura l’importo in negativo con una posta in fuori campo per il totale importo che si intende non incassare.

Ripetiamo che in questi casi si dovrà utilizzare un tipo di documento TD01 assimilabile alle normali fatture accertandosi che il totale del documento corrisponda a zero.

 

  1. Autoconsumo – Tipo documento TD01

Nel caso in cui l’imprenditore utilizzi i prodotti aziendali per uso personale oppure per qualsiasi motivo questi non saranno regolarmente venduti, sarà necessario emettere una autofattura.

Anche in questo caso si dovrà utilizzare un tipo di documento TD01 ed accertarsi che il totale del documento corrisponda a zero.

  1. Autofattura come denuncia per mancato ricevimento fattura – Tipo documento TD20

Nel caso in cui non sia pervenuta una fattura imponibile IVA entro 4 mesi dall’avvenuto trasferimento dei beni o prestazione del servizio, è necessario emettere una autofattura includendo tutti i dati rilevanti.

In questi casi è importante utilizzare un tipo di documento TD20 in quanto trattasi di vera autofattura, il cedente non ha inviato una fattura e quindi sono obbligato ad emettere la autofattura.

Ad esempio, il 15 gennaio 2019 paghiamo ad un fornitore un acquisto per 200, IVA 22, per un totale di 244,00 euro. Se entro il 14 maggio 2019 non abbiamo ricevuto la fattura del fornitore, entro il 1 giugno 2019 saremo obbligati ad emettere autofattura elettronica, stando attenti a selezionare un tipo di documento che abbia una causale contabile riportante “Tipo Documento” uguale TD20.

Sarà quindi necessario effettuare un versamento autonomo dell’IVA (quindi 44 euro) così come previsto dall’articolo 11 comma 1 decreto legislativo 472/1997

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/97472dl.htm

In caso di inadempimento si è soggetti ad una sanzione di 250 Euro.

Suggeriamo in questo caso di contabilizzare l’iva con 100% di indetraibilità.

In sostanza l’iva della autofattura non sarà detratta ed è evidente come il soggetto che abbia pagato al cedente l’intero corrispettivo, IVA inclusa, si trovi costretto ad un doppio esborso dell’IVA: la prima volta al cedente, la seconda volta all’Erario. Quindi, paga due volte e detrae una volta, salvo il diritto di ripetizione nei confronti del cedente inadempiente.

Consigliamo quindi di non procedere con leggerezza ad inserire una autofattura di tipo TD20 ma è sempre meglio contattare il fornitore e tentare di ricevere il documento ufficiale, sollecitando quindi la sua emissione.

Per concludere possiamo quindi dire che:

Per le fatture di autoconsumo e le fatture di omaggio emetteremo a noi stessi/cliente una autofattura utilizzando un tipo di documento normale (TD01) ed azzereremo l’importo della fattura compensandolo con un importo in negativo avente codice iva in fuori campo (FC).

Per le fatture non pervenute, trascorsi 4 mesi, inseriremo una vera autofattura con tipo documento TD20.

Qui di seguito i dettagli per una corretta emissione.

  • Controllare che esista una causale contabile come da seguente esempio

 

Causali Contabili
Causali Contabili
  • Controllare che esista in tabelle configurazione documenti, un tipo documento come da seguente esempio

 

Configurazione Documenti
Configurazione Documenti

 

  • Emettere la fattura e poi, tramite il portale softafatture creare e scaricare l’xml. Tramite un editor di testo tipo notepad++ controllare che nel TAG tipodocumento ci sia:
    • <TipoDocumento>TD20</TipoDocumento>
    • Qui di seguito un esempio per il download del file da controllare
    • eFattureElettronicheDiVendita
      eFattureElettronicheDiVendita