Programma Fatturazione elettronica

Programma Fatturazione elettronica – Ultime novità

Ormai è certo, la fatturazione elettronica entrerà in vigore come previsto a gennaio 2019.

Il Decreto fiscale appena approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale ha inserito alcune novità, confermato alcune misure ma ha soprattutto ribadito che la data di entrata in vigore sarà proprio il 1° gennaio 2019.

Scarica qui il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119

 

Qui di seguito le principali informazioni:

  1. Che cos’è la fattura elettronica.

L’affermazione “fattura elettronica” potrebbe far intendere che sia sufficiente caricare una fattura su un computer ed inviare la stessa magari tramite indirizzo PEC e questa sia automaticamente elettronica valida. Purtroppo, no! Non è così! Le fatture emesse e ricevute saranno ritenute valide ai fini fiscali solo se transiteranno sul portale della Agenzia delle entrate. La fatturazione elettronica quindi è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture.

  1. Chi dovrà emettere la fattura elettronica e chi sarà esonerato.

Saranno tenuti ad emettere fatture elettroniche:

  • gli operatori economici privati
  • le Pubbliche Amministrazioni
  • gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT).

Vale a dire tutti gli Operatori Iva stabiliti in Italia sia che operino Business to Business (operatori con altre partite Iva) sia che operino Business to Consumer (cioè i consumatori finali, persone fisiche).

Sono invece esonerati dall’emissione della fattura elettronica, per il momento, i seguenti operatori:

  • gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio ”(art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • gli operatori che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
  • i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo;
  • le imprese che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso non residenti (comunitari ed extra-comunitari).
  1. Emetto poche fatture, non emetto D.d.t., ho una discreta capacità informatica, come posso creare ed inviare alla Agenzia delle entrate la fattura elettronica.

L’agenzia delle entrate ha approntato un portale per la creazione e l’invio delle fatture elettroniche. Sarà sufficiente quindi munirsi di credenziali per Fisco On Line tramite il seguente link (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp) per accedere ai portali dedicati.

Questa soluzione vi consentirebbe l’invio delle fatture senza alcun costo, il servizio è completamente gratuito.

Ottenute le credenziali si potrà accedere al seguente portale per inserire,  trasmettere e ricevere le fatture elettroniche:

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

In questo caso non avrete la necessità di selezionare un software di terze parti.

 

  1. Emetto un discreto numero di fatture, emetto DDt e quindi fatture differite e/o vorrei inviare e ricevere comodamente le fatture elettroniche.

In questo caso è meglio individuare una software house che offra un pacchetto completo, che agevoli la creazione delle fatture elettroniche. Un programma che crei automaticamente fatture differite sui DDT emessi, che inserisca automaticamente le registrazioni contabili attive e passive, che abbia uno scadenzario per gestire incassi e pagamenti.

Troverete sicuramente moltissimi programmi che, anche molto bene, vi aiuteranno ad inserire fatture ed ad inviare file XML alla agenzia delle entrate. POCHI invece sono i programmi che emettono fatture, inviano XML, generano fatture differite su DDT, inviano e ricevono fatture elettroniche e che in automatico creino la vostra contabilità e che magari gestiscano il magazzino, gli ordini clienti e fornitori etc..

In questo caso fermatevi qui!

Softa offre una suite completa, abbiamo quanto vi necessita.

Softa da anni ha realizzato una soluzione completa per la gestione delle fatture ed oggi, a questa soluzione, ha aggiunto nuove funzionalità specifiche per la creazione, l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche.

Tramite una comoda consolle, avrete una visione d’insieme su tutto il traffico delle fatture emesse e ricevute.

Le fatture emesse con Softa, da sempre alimentano la contabilità, ora, anche le fatture ricevute dai vostri fornitori alimenteranno la vostra contabilità.

Dovrete quindi solo controllare che le fatture ricevute siano congrue e conformi alle vostre esigenze contabili.

Qui di seguito alcune immagini  per darvi una panoramica delle funzioni.

Tutte-le-fatture-da-inviare

 

Filtro-fatture elettroniche periodo-vista

 

 

5) Come si utilizzano i programmi per la creazione delle fatture elettroniche

A breve appariranno due nuove voci di menù nel ramo dei menù “Fiscali”.

Il primo sarà dedicato alle fatture emesse ed il secondo alle fatture ricevute.

i clienti Softa, potranno comodamente estrarre i file XML ed eventualmente inviarli direttamente alla agenzia delle entrate, per contro, se intenderanno utilizzare la nostra piattaforma per effettuare l’invio ed anche ricevere le fatture dai propri fornitori dovranno fare richiesta alla Softa.

I costi, come esplicitato nella pagina dei listini, dipenderanno dal numero totale delle fatture emesse e ricevute.

I chiarimenti sull’utilizzo saranno inseriti prossimamente, come prossimamente vi forniremo il nostro codice di destinazione, codice che dovrete inserire sul portale della agenzia delle entrate come da seguente articolo.

Come inserire il codice di destinazione fatture elettroniche

Ulteriori chiarimenti e Quali sanzioni?

Guida alla fattura elettronica ed ai servizi dell’Agenzia delle Entrate

Info ed assistenza On Line della Agenzia delle Entrate

Vediamo le altre importanti novità contenute nel Decreto fiscale, relative all’obbligo di fatturazione elettronica:

Da gennaio 2019

Le novità sono contenute nell’articolo 10 del dl 119/2018: se il contribuente invia la fattura elettronica in ritardo, ma entro il termine di presentazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale), non viene sanzionato.

Se invece il ritardo supera il termine della liquidazione IVA del periodo successivo, si paga la sanzione ridotta dell’80% (quindi si paga solo il 20%).

Le sanzioni per il ritardo dell’emissione della fattura, lo ricordiamo, sono quelle previste dall’articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/1997, che possono andare dal 90% al 180% dell’imposta relativa. Se però la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è compresa fra un minimo di 250 e un massimo di 2 mila euro.

Da luglio 2019

Il decreto fiscale contiene poi una misura strutturale di semplificazione, in vigore dal prossimo primo luglio 2019, che permetterà di emettere fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.  Attenzione: per emissione si intende la procedura di invio al Sistema di Interscambio, sul quale transitano tutte le fatture elettroniche. Questo, in virtù del fatto che il ritardo in questione non produce effetti sull’esigibilità e liquidazione dell’imposta. Saranno previste specifiche regole: in fattura bisogna indicare che l’emissione avviene in data diversa dall’effettuazione dell’operazione (a meno che, pur differito, l’invio non avvenga nell’arco della stessa giornata).

Il decreto fiscale, lo ricordiamo, contiene ulteriori misure di semplificazione sulla fattura elettronica, relative all’annotazione delle fatture, alla registrazione degli acquisti e alla detrazione IVA.

Le semplificazioni:

Le semplificazioni introdotte riguardano:

  • la possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono;
  • l’annotazione nel registro va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione della fattura elettronica;
  • l’abrogazione dell’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

 

niente sanzioni nei primi 6 mesi

sanzioni light

invio fattura entro 10 giorni dalla data di effettuazione.

Fattura elettronica 2019: sanzioni light nei primi 6 mesi

Si può dire che la nuova normativa sulle e-fattura parte in versione un po’ più magnanima del dovuto, perché concede la possibilità di non ricevere sanzioni o di riceverle in misura ridotta. l decreto fiscale 2019 introduce condizioni di non applicabilità delle sanzioni o di riduzione della loro entità in caso di mancata emissione. Tutto ciò comunque prevede un ambito temporale limitato: sono infatti destinate ad applicarsi solo nel primo semestre del 2019.

 

In particolare questo il testo dell’articolo 10:

«Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

Per non prorogare ulteriormente i termini dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica e per ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, il Governo ha quindi introdotto una disposizione che alleggerisce un po’, per il primo semestre 2019, le conseguenze sanzionatorie della mancata emissione della fattura elettronica.

In pratica, traducendo l’articolo 10 del Decreto fiscale 2019:

  • niente sanzioni per chi non si adegua al nuovo meccanismo di fatturazione elettronica, ritardando la trasmissione delle e-fatture, purché questo non incida sulla Liquidazione Iva;
  • sanzioni light, quindi ridotte per ritardi dopo il 1° luglio 2019;
  • per chi entro il termine per la liquidazione del mese o trimestre successivo, emette la e-fattura;
  • per il committente/cessionario in caso di erronea detrazione Iva (o regolarizzazione).
  • Fattura elettronica 2019: invio differito entro 10 giorni
  • Altra misura consentita ai contribuenti è quella di inviare la fattura – elettronica o cartacea – entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (in deroga all’obbligo di invio il giorno stesso). Ai fini di una corretta detrazione Iva sarà necessario inviare (affinché il sistema di interscambio riceva e annoti) inviare la fattura entro il quindicesimo giorno del mese successivo.Questa semplificazione però entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2019.

 

Occorre però, che chi sceglie questa possibilità, ne dia evidenza nel documento, indicando la data di cessione dei beni o la corresponsione del corrispettivo.

 

Fino a 1.000 fatture da inviare o ricevere € 150

Fino a 3.000 fatture da inviare o ricevere € 350

Fino a 5.000 fatture da inviare o ricevere € 600

Fino a 10.000 da inviare o ricevere € 1.000

Fino a 20.000 da inviare o ricevere € 1.500

Fino a 50.000 da inviare o ricevere € 2.500