Fattura Elettronica – Nuove specifiche tecniche dal 4 maggio 2020

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 28 febbraio 2020, ha pubblicato nuove specifiche tecniche per il tracciato XML della fattura elettronica.
Tali nuove specifiche, la cui entrata in vigore era prevista originariamente per il 1° maggio 2020,  saranno utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2020 e diventeranno definitive a partire dal 1 gennaio 2021.

Nel 2021 quindi i vecchi codici, non più presenti nelle nuove specifiche,  non potranno più essere utilizzati.

Nello specifico sono stati inseriti:
1) Nuovi codici natura
2) Nuovi tipi di documento
3) Il tipo documento TD20 dovrà essere utilizzato solo per l’emissione dell’autofattura  spia.
4) Nuovi Tipi documenti le reverse charge “interne”
5) Nuovi Tipi documenti per acquisti di servizi da soggetti “UE” ed “extra-UE”
6) Nuovi Tipi documenti per acquisti di beni da fornitori “UE”.

L’Agenzia delle Entrate, con le nuove specifiche tecniche versione 1.6., ha precisato che a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema che con quello vecchio.
Dal 1° ottobre 2020, il Sistema di Interscambio invece accetterà esclusivamente documenti strutturati con il nuovo tracciato xml 1.6.

Tipi di documento:
Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.
Significativo il cambiamento del tipo di documento TD20 che fino al 30 settembre 2020 potrà ancora essere utilizzato per emettere sia autofattura spia (mancata emissione da parte del cedente/prestatore) che sia per emettere autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE che per reverse charge “interno” ed “esterno”.
Dal 1° ottobre 2020, per i reverse charge i “Tipo documento” da utilizzare saranno i seguenti:
- TD16 per l’assolvimento di quello interno;
– TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
– TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.

Qui di seguito un elenco dei tipi documento vecchi e nuovi:

Tracciato 1.5 – Vecchi Tipi documento

TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD20 Autofattura

Tracciato 1.6 – Nuovi Tipi documento
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Variano anche i codici per i Tipi di ritenute

Tracciato 1.5 – Vecchi codici Ritenute
- RT01 Ritenuta persone fisiche
– RT02 Ritenuta persone giuridiche

Tracciato 1.6 – Nuovi codici Ritenute
RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale

Variano anche i codici natura IVA, qui di seguito il confronto fra i vecchi ed i nuovi codici:

Tracciato 1.5 – Codice natura Tracciato 1.6 – Codice natura
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
– Invariato
N2 – operazioni non soggette ad IVA N2 – operazioni non soggette ad IVA suddivise in:
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
- N2.2 non soggette – altri casi
N3 – operazioni non imponibili IVA suddivise in:
- N3.1 non imponibili – esportazioni
– N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
– N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
– N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
– N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
– N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – operazioni esenti da IVA
– Invariato
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
– Invariato
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di auto-fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)  suddivise in:
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
– N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
– N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
– N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
– N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
– N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
– N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
– N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
– N6.9 inversione contabile – altri casi
- N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, c. 3 e 4, e art. 41;                     prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiff. ed elettronici ex art. 7)

– Invariato

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