Obbligo partita Iva siti aziendali e-commerce. Meglio evitare sanzioni

L’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L. 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare le informazioni legali nei propri atti ed in particolare impone l’obbligo della partita Iva sui siti aziendali.

Come per la corrispondenza, negli spazi elettronici collegati della rete con accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli altri luoghi virtuali di comunicazione, come email e profili sui social networks quasi tutti i riferimenti aziendali.

I dati da pubblicare sulle Home Page dei siti web sono:

Ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA, posta elettronica certificata (PEC), Ufficio del Registro dove si è iscritti, numero Repertorio economico amministrativo (Rea), capitale in bilancio (società di capitali), l’eventuale liquidazione in seguito a scioglimento, eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali), società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).

Partite IVA

L’obbligo di pubblicare la Partita IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi è confermato anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001, mentre la R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E sottolinea che l’onere di pubblicazione riguarda anche siti web utilizzati per motivi pubblicitari.

E-Commerce

Per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore (domicilio o sede legale) e del prestatore(compresa posta elettronica), il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese; indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.

Sanzioni

Per il mancato rispetto delle suddette disposizioni sono previste sanzioni pecuniarie:

  • per mancato adempimento degli obblighi di cui all’art 2250, co. 1, 2, 3, 4, c.c. (amministratore, sindaco, liquidatore, amministratore giudiziario e commissario governativo) tra 206 e 2.065 euro dalla Camera di Commercio;
  • per inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria tra 258,23 e 2.065,83 euro.
  • Agenzie delle Entrate

Privacy utenti web

La legge impone la riservatezza dei dati sensibili degli utenti lasciati sul sito aziendale: quando vengano richiesti per iscriversi ad una newsletter o per contattare la società, è necessario richiedere un consenso informato, espresso solo dopo la lettura dell’informativa sulla tutela della privacy.  In caso di mancata indicazione dell’informativa sono previste per il responsabile del trattamento sanzioni tra 6.000 e 36.000 euro (art. 161, D.Lgs. 196/2003).

=>Leggi: Privacy nel Marketing, informativa e consenso

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